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28.01.2011 - ADEGUAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
È avvenuto in data odierna, venerdì 28/01/2010, l’accreditamento dello Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Filottrano presso il portale messo a disposizione dal Ministero per
lo Sviluppo Economico nell’ambito dell’iniziativa denominata “Impresa in un giorno”.
Ciò implica l’avvio del necessario adeguamento dell’esistente S.U.A.P. al Decreto del
Presidente della Repubblica n 160 del 7 Settembre 2010 (Regolamento di attuazione di
quanto previsto dall’articolo 38 della Legge 133/2008), secondo cui lo Sportello diventa
“l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,
e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Con l’accreditamento, l’Amministrazione Comunale, ha formalizzato la volontà del locale
S.U.A.P. di gestione dei procedimenti in maniera autonoma, attestando entro la scadenza
prevista il possedimento dei requisiti tecnici minimi previsti dal Regolamento.
Salvo proroghe, l’avvio operativo di gestione dei procedimenti esclusivamente
in maniera telematica avverrà a partire dal 30/03/2011 per quelli automatici,
e a partire dal 30/09/2011 per quelli ordinari.
Il nuovo S.U.A.P. è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta
altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, Scia, silenzio assenso, accordo
tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione
(P.A.) ed utenza. Lo Sportello Unico, individuato quale canale esclusivo tra imprenditore e
Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, disciplinato con D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447, non ha trovato (finora) completa attuazione a causa della assenza
di collegamento tra le Amministrazioni variamente competenti, della mancanza della specificazione
di una definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi
erogati dai singoli sportelli), dell’incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento”.
Tali impedimenti vengono a cessare, con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 229, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, contenente il Regolamento di cui ci
occupiamo. Quel che ci voleva – in definitiva - giacché traccia le fasi di attuazione e cioè:
-
identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimentoterritoriale
per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione
o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, specificando (art. 2 comma 2)
che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli
allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica;
-
ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all’inoltro sempre in via telematica
della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3);
-
individua nel portale "Impresainungiorno" la funzione di raccordo con le infrastrutture e le
reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le
Amministrazioni e gli altri Enti interessati;
-
introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute
funzioni di natura istruttoria e d’asseverazione.
Il Regolamento apre, dunque, all’onnicomprensività dell’ambito di competenza dal S.U.A.P.
Particolare attenzione va prestata all’articolo 4 del Regolamento, appunto che “individua
tempi e modalità per l’adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative”, di seguito riproposte:
-
l’ufficio competente per il S.U.A.P. ed il relativo responsabile sono individuati secondo
le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti
in caso di associazione. Nelle more dell’individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto
dal segretario comunale (art. 4 comma 4).
-
I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al S.U.A.P. in forma singola o
associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5).
-
Salva diversa disposizione e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico
con le imprese da parte del S.U.A.P., sono attribuite al S.U.A.P. le competenze dello sportello
unico per l’edilizia produttiva (art. 4 comma 6).
-
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti
in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato tecnico al Regolamento (art. 2 comma 2).
-
Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento i
Comuni attestano, secondo le modalità previste dall’art. 4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento
di cui all’art. 12 comma 5, la sussistenza in capo ai S.U.A.P. del proprio territorio dei requisiti di
cui all’art. 38, comma 3, lett. a (S.U.A.P. quale unico punto di accesso) e lett. a-bis (collegamento con
il Registro delle Imprese) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica
delle "pratiche"), al Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell’elenco dei S.U.A.P.
sul Portale (art. 4 comma 10). Per i dettagli su tali requisiti tecnici minimi si veda la sezione
accreditamento S.U.A.P. su impresainungiorno.gov.it.
-
L’elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui S.U.A.P. abbiano
nelle more acquisito i requisiti di cui all’art. 38 comma 3, lett. a) e a-bis) del Decreto
Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (art. 4 comma 10).
-
Nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, il Comune non abbia
istituito il S.U.A.P. o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l’esercizio delle
relative funzioni è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in
assenza di provvedimenti espressi alla Camera di Commercio competente (art. 4 comma 11) con
le modalità previste dall’allegato tecnico al Regolamento, che attraverso il Portale provvederà
alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione
delle informazioni, l’attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato ed
il pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4 comma 12)”.